La legge elettorale vigente prevede l’elezione diretta del Presidente della Regione. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
All’interno del seggio elettorale di appartenenza verrà fornita un’unica scheda elettorale con la quale si potrà votare sia per uno dei candidati Presidente che per i candidati alla carica di Consigliere Regionale.
Per votare il presidente, l’elettore dovrà apporre un segno sul nome del candidato Presidente prescelto o su uno dei contrassegni elettorali dei partiti ad esso collegati.
Per votare i consiglieri, l’elettore dovrà apporre un segno sul simbolo della lista prescelta. Accanto al simbolo l’elettore troverà uno spazio dove poter esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista. Tale voto è considerato di preferenza e non è obbligatorio.
- È possibile votare il solo candidato presidente.
- È possibile votare una delle liste presenti sulla scheda, e in questo caso il voto verrà automaticamente attribuito al candidato Presidente cui la lista si collega.
- È possibile votare un candidato presidente (e la lista regionale che egli guida) e al tempo stesso votare una lista circoscrizionale tra quelle che NON lo appoggiano (il cosiddetto "voto disgiunto")